A poco meno di otto mesi dall’ultimo traguardo nella roadmap, scandita dall’articolo 113 del regolamento UE 2024/1689 (AI Act), imprese e agenzie di governo si trovano a confrontarsi con le difficoltà attuative di una norma, per altro già entrata nei libri di “storia del diritto”. La prossima scadenza rappresenta infatti un momento — se non “il momento” — critico per l’intera architettura legislativa sull’Intelligenza Artificiale costruita in Europa. Le disposizioni del regolamento diventeranno infatti integralmente applicabili e i sistemi “ad alto rischio”, definiti nell’Allegato III, vedranno entrare in vigore tutte le regole specifiche loro dedicate. Non poca cosa, perché questo passaggio si traduce in obblighi più stringenti e in procedure di valutazione e certificazione per i fornitori di sistemi di IA, per gli importatori, per i distributori e, in ultimo, per coloro che utilizzano motori applicativi di Intelligenza Artificiale per generare o fornire servizi, i cosiddetti deployer ex articolo 3 punto 4 su cui gravano inoltre gli obblighi dell’articolo 26.
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