Lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica, le notifiche e i sistemi di raccomandazione non sono più considerati semplici funzionalità tecniche. Sono scelte progettuali capaci di orientare l’attenzione, prolungare il coinvolgimento e incidere concretamente sulla libertà degli utenti.
Nel nuovo editoriale pubblicato su Il Dubbio, il confronto tra una recente pronuncia statunitense e l’intervento della Commissione europea mostra un significativo cambiamento di prospettiva. A Los Angeles, una giuria ha ritenuto Meta e Google responsabili per avere contribuito, attraverso la progettazione di Instagram e YouTube, ai danni psicologici subiti da una giovane utente. A Bruxelles, la Commissione ha invece contestato preliminarmente a Meta la possibile violazione del Digital Services Act per il carattere potenzialmente assuefacente di alcune funzionalità di Instagram e Facebook.
I due modelli intervengono in momenti differenti: quello statunitense attraverso la responsabilità civile, quando il danno si è già prodotto; quello europeo mediante una logica preventiva, che impone alle grandi piattaforme di individuare e ridurre i rischi sistemici generati dai propri servizi.
Il diritto comincia così a occuparsi non soltanto dei contenuti pubblicati o rimossi, ma dell’architettura digitale che organizza l’esperienza degli utenti. Al centro vi è una domanda decisiva: fino a che punto è lecito progettare un servizio intorno alla difficoltà delle persone di smettere di utilizzarlo?
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