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Intelligenza artificiale, la governance si misura anche in giudizio, di O. Pollicino e R. Pupella, Milano Finanza, 07-10-2026

L’AI Act segue un approccio basato sul rischio e concentra sui sistemi classificati ad alto rischio una parte significativa dei suoi obblighi. Il decreto legislativo 160 del 9 settembre porta a riconsiderarne le implicazioni sul piano della governance: quando l’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale diventa oggetto di contenzioso, infatti, possono assumere rilievo presidi documentali che l’AI Act disciplina principalmente con riferimento ai sistemi ad alto rischio. Il decreto prevede infatti che le regole sull’accesso alle prove contenute nell’articolo 17 si applichino alle azioni di risarcimento del danno cagionato dall’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale, senza circoscriverne l’applicazione ai soli sistemi ad alto rischio. Tra gli elementi che possono essere oggetto di esibizione ci sono i registri del sistema, la documentazione sulla gestione dei rischi, le informazioni contenute nella documentazione tecnica e quelle relative alla supervisione umana. Lo stesso articolo attribuisce conseguenze rilevanti alla mancata esecuzione dell’ordine di esibizione senza giustificato motivo; il giudice può trarne argomenti di prova e, quando l’inadempimento riguarda la documentazione richiamata dalla norma, ritiene ammessi i fatti allegati dall’istante.

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